18 Aprile, 2024

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Non è più possibile per un comune sponsorizzare un’associazione sportiva

Non è più possibile per un comune sponsorizzare un’associazione sportiva

Diversi Comuni, in questi mesi, si stanno ponendo la complicata problematica se possono ancora concedere contributi in denaro alle Associazioni sportive dilettantistiche a seguito della disposizione contenuta nel decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 che con l’obiettivo  di realizzare la condizione del rispetto del patto stabilità  degli enti locali  e la riduzione dei costi degli apparati amministrativi ha disposto: ‘A decorrere dall’anno 2011 le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono

 effettuare spese per sponsorizzazioni’.Molti comuni partendo da questo nuovo limite, nella formulazione dei bilanci di previsione hanno cancellato la spesa per i contributi da concedere alle associazioni e in particolare a quelle sportive dilettantistiche. Sulla delicata questione e sull’esatta interpretazione della norma limitativa si è aperto un ampio dibattito circa la legittimità dell’erogazione di contributi, tanto che sia la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia e sezione regionale della Puglia, sia l’Associazione Nazionale Comuni Italiani  (Anci),  sezione regionale del Piemonte, sono state chiamate con diversi quesiti a un’interpretazione autentica della norma. La nuova norma recita: ‘La Pubblica Amministrazione non può effettuare spese per sponsorizzazione’. La prima questione da dirimere è cosa si debba intendere per sponsorizzazione . L’istituto della sponsorizzazione nella Pubblica Amministrazione  è previsto  dall’art. 43 della legge  449/1997 ed è riportato nell’art. 119 del Testo Unico degli Enti locali (Tuel 267/200 ) dove è previsto che ‘i Comuni le Province e gli altri enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze e servizi aggiuntivi’. Il contratto di sponsorizzazione si ha quando un soggetto – detto sponsorizzato o sponsee – dietro corrispettivo o concorso nelle spese si obbliga a consentire ad altri (sponsor) l’uso della propria immagine e/o del proprio nome per promuovere un marchio, un prodotto, e anche – per le autonomie locali – un luogo o un sito culturale-turistico. Non sono rari gli esempi di comuni che hanno sponsorizzato in questi anni la locale squadra di pallacanestro, pallavolo, calcio ecc. legando la sponsorizzazione del sodalizio sportivo al nome della città o di un area archeologica o balneare. Tale negozio giuridico realizza dal punto di vista civilistico un contratto atipico a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive.

Nel merito la Cassazione nel 1998, con la sentenza n. 5086, ha specificato che si debba intendere per sponsorizzazione ‘la concessione di patrocinio con oneri facenti carico alla Pubblica Amministrazione ad iniziative organizzate da soggetti privati terzi’.

Questa interpretazione della Cassazione legata alla nuova norma ha generato grande preoccupazione negli ambienti sportivi e la giusta cautela dei sindaci, tanto che dapprima il sindaco di Valle Lomellina (PV) e successivamente il sindaco di Cremeno, in provincia di Lecco, hanno scritto alla sezione regionale della Corte dei Conti della Lombardia chiedendo ‘se la norma vieta tutte le erogazioni che, sotto qualsiasi denominazione, le amministrazioni pubbliche destinano annualmente all’associazionismo locale e se è vietato concedere contributi per il sostegno alle manifestazioni ed iniziative di varia natura (culturale, sportive  ecc) svolte nei territori di competenza degli enti locali’.

La  sezione regionale della Corte dei Conti della Lombardia, entrando nel merito con deliberazione n. 6/2011, ha chiarito: “La disposizione citata utilizza il termine sponsorizzazione in senso atecnico, risultando chiaro dal contesto normativo che è vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o caratteristica del Comune ovvero eventi di interesse per la collettività locale. Non rientra invece nella nozione di sponsorizzazione la spesa sostenuta dall’ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico”.

Ancora la Corte dei Conti, nella  Camera di Consiglio del 20 dicembre 2010, decisione 1075, precisa: ‘La giurisprudenza civile distingue nettamente l’accordo di patrocinio dal contratto di sponsorizzazione, argomentando che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l’attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand’anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l’attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicazione della sua figura di patrocinante. Si configura dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass. Civ.le, sez.II, n. 5086 del 21 maggio 1998). Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative ad un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà”.

E in verità l’art. 118 della Carta Costituzionale, che introduce il principio di sussidiarietà orizzontale, ben si coordina con il riconosciuto diritto allo sport e alla salute che viene interpretato oggi nel nostro paese dai corpi sociali – come le società e le associazioni sportive dilettantistiche – in quanto lo Stato, le Autonomie locali, la Scuola svolgono ormai solo un ruolo di promozione e di sensibilizzazione alle attività sportive senza poter fornire direttamente i servizi sportivi, dall’organizzazione dei corsi, ai servizi, agli impianti. Un sistema sportivo cosi delineato e articolato che trova un riscontro positivo nel libro bianco sullo sport della Commissione UE e nei principi della Carta Costituzionale Europea ma segue nel contempo anche il nuovo  percorso tracciato dalla politica economica di contenimento della spesa sociale introducendo i principi della big economy che già abbiamo visto con l’art. 90 della legge del 27 dicembre 2002, in particolare con l’affidamento in gestione degli impianti sportivi pubblici. Un modello che ha trovato unanime consenso nella recente risoluzione della Commissione Finanze della Camera dei Deputati n. 7/00487 del 3 febbraio 2011 su recenti processi verbali di verifica documentale da parte della Siae e Agenzia Entrate agli attori della filiera dilettantistica sportiva.

Sulla stessa strada interpretativa si è espressa la Corte dei Conti, sezione regionale della Puglia, che con decisione n. 163 del 2010 ha affermato: ‘Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese, ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio che preveda oneri da parte delle Amministrazioni Pubbliche … ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio. Resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle Amministrazioni Pubbliche sia in via diretta sia indirettamente purchè per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.’ La sezione pugliese non sembra dunque affrontare la questione dell’elargizione di contributi, limitandosi a ribadire la legittimità delle “sponsorizzazioni” per quegli enti preposti allo sviluppo e potenziamento del territorio: in pratica le c.d. Pro loco.

La sezione Piemonte dell’Anci, pur richiamando le due decisioni della Corte dei Conti sopra riportate, ne ha esteso la portata, sostenendo che le società sportive non possono fruire di alcun tipo di contribuzione: interessata, infatti, da un comune che ha posto il quesito se si possano erogare contributi a enti sportivi dilettantistici e/o pro loco, l’Anci Piemonte ha espresso il seguente parere: ‘Pare di doversi escludere il carattere di sponsorizzazione alla concessione di un contributo in denaro alla pro loco mentre sembra rientrarvi appieno quello elargito ad un associazione sportiva che non può certo essere ritenuta un soggetto istituzionalmente preposto al marketing territoriale”.

Alla luce di queste recenti interpretazioni si evince che solo i contributi elargiti ad associazioni sportive dilettantistiche in virtù di un rapporto di sponsorizzazione avente come motivazione la valorizzazione del territorio non sarebbero consentiti. E tuttavia si levano voci – anche da una parte della dottrina e a seguito di un ulteriore parere della sezione regionale delle Marche della Corte dei conti – nel senso di  una interpretazione più restrittiva e contro corrente, che ritiene che il concetto di  “sponsorizzazione” previsto dalla norma sia da intendersi riferito a qualsiasi contributo compreso il patrocinio.

A chiarimento della spinosa questione è stato chiesto un parere alla Corte dei Conti sezione unite
Autore: Dott. Enzo Marra (da Redazione Fiscosport-Napoli)

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